Infine, in presenza di un titolo costitutivo di una "servitù di passaggio pedonale e carraio attraverso l'androne di ingresso... e sul cortile... con diritto di sosta per carico e scarico di merci", deve considerarsi che la "utilitas" ricavabile del fondo dominante, ai sensi dell'art. 1027 c.c., va commisurata alla limitazione del diritto di proprietà del fondo servente, quale esso risulta dal titolo, non coincidendo con qualsiasi vantaggio, anche di fatto, che possa trarne il titolare, ma solo con quello corrispondente al contenuto del peso imposto.
Peraltro, l'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitù siano specificamente individuati tutti gli elementi di questa non implica la necessità dell'espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante, essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto e siano quindi determinabili, attraverso i consueti strumenti ermeneutici, il fondo dominante, quello servente ed il contenuto dell'assoggettamento di quest'ultimo all'utilità del primo (Cass. Sez. 2, 11/02/2000, n. 1516).
Tale attività interpretativa, concretandosi in un'indagine sull'effettiva volontà dei contraenti in ordine all'eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per vizio della motivazione o per inosservanza delle regole di ermeneutica.
Parimenti, affinchè il titolo costitutivo della servitù abbia la causa tipica, l'imposizione del peso a carico del fondo servente deve realizzare una utilitas riconducibile realmente alla situazione obbiettiva ed alla destinazione del fondo dominante, cui è rivolto il vantaggio; e la medesima individuazione dell'utilità del fondo dominante costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Sembra peraltro corretto affermare che, salvo che non risulti diversamente dal titolo o dagli altri elementi indicati dall'art. 1063 c.c., nel contenuto normale di una servitù di passaggio pedonale e carraio con diritto di sosta per carico e scarico di merci, stabilita a vantaggio di un immobile destinato ad opificio, rientra anche la facoltà di sostare nel fondo con i mezzi di locomozione adoperati, in quanto attività generalmente necessaria all'esercizio della servitù a norma dell'art. 1064 c.c. (Cass. Sez. 2, 26/01/1980, n. 637; Cass. Sez. 2, 19/05/1987, n. 4552; Cass. Sez. 2, 07/06/2018, n. 14820).