La libertà di ciascuno di chiedere giustizia, è vana proclamazione se non sia garantito a tutti i cittadini, quel minimo di mezzi per raggiungere tale scopo.
Lo Stato prevede il beneficio del gratuito patrocinio per i non abbienti.
La persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e che le spese siano poste a carico dello Stato. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (vedasi d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
Se l'interessato convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.