Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, la condizione di vulnerabilità per motivi di salute richiede la valutazione se il rientro nel paese d'origine pregiudichi il diritto inviolabile alla salute a causa delle gravi carenze del sistema sanitario.

La Cassazione civile, sez. 1, con la sentenza 24133/2022, ha accolto il ricorso di una persona straniera richiedente per motivi di salute la protezione internazionale umanitaria .


Il sig. Emilimor ha dichiarato di essere nato e vissuto a Ubobo, città dell’Edo State (Nigeria), di essere di etnia orobo e di professare la religione cristiana, di aver studiato per sei anni e di aver lavorato come piastrellista, nonché di aver lasciato il suo Paese in data 12.05.2015 a causa delle persecuzioni subite e delle ritorsioni temute.

Nello specifico, il ricorrente ha raccontato di essere stato avvisato un giorno da un suo amico che suo padre si trovava a bordo di una strada ubriaco, cosicché, per riportare a casa il genitore, il sig. Emilimor si era fatto aiutare dall'amico e da un uomo che si trovava vicino a loro;

che tuttavia, una volta entrati nella macchina del passante, il ricorrente e il suo amico si erano addormentati e, quando si erano risvegliati, si erano trovati in una stanza con le mani e i piedi legati;

 che dopo essersi accertato dell'assenza di controlli di Forze dell'Ordine lungo la strada, il rapitore aveva condotto il ricorrente, il suo amico e suo padre in un luogo della foresta dove si stava svolgendo un rito woodoo, cui partecipavano cinque uomini (quattro vestiti di rosso e uno di bianco), e sette ragazze;

 che, iniziato il rituale, il padre e l'amico, assieme a cinque delle sette ragazze, erano stati legati su tavoli a forma di tronchi d'albero per essere usati come vittime sacrificali, venendo successivamente mutilati e uccisi dagli uomini vestiti di rosso;

che, terminata la cerimonia, il ricorrente e le due giovani rimaste in vita erano stati trasportati legati in una stanza, ma durante la notte, uno dei carcerieri aveva slegato una ragazza nel tentativo di abusarne;

che tuttavia la giovane era riuscita a colpire la guardia e a liberare il ricorrente e la sua amica;

che, abbandonato in fretta il luogo del sequestro, il sig. Emilimor e le due ragazze erano scappati nella foresta, ma erano stati raggiunti dai 3 membri della setta che hanno ucciso le due giovani;

che, scampato alla prigionia e all'inseguimento, il ricorrente era riuscito ad arrivare ad Abuja grazie all'aiuto di un camionista che transitava in quei luoghi, il quale, erudito di tutto l’accaduto, aveva consigliato al sig. Emilimor di denunciare alla polizia gli assassini di suo padre e del suo amico;

 che, temendo di essere ucciso, l'appellante ha deciso di espatriare e di venire in Italia.

La Commissione territoriale di Crotone ha negato la protezione internazionale anche in forma sussidiaria e umanitaria ed anche il Tribunale di Crotone ha rigettato il pedissequo ricorso.

 Il ricorrente ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro e con sentenza del 4 febbraio 2020 anche l’appello è stato rigettato.

Il Ministero si è costituito tardivamente al dichiarato fine di una sua eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale.

Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 21949/2021 del 6 luglio 2021, constatando che il ricorso intercetta la questione, tutt’ora aperta all’interno della giurisprudenza della Suprema Corte, relativa alle modalità di deduzione del vizio di violazione del dovere di cooperazione istruttoria con particolare riferimento alla possibilità:

- che i documenti C.O.I. possano essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità in deroga all’art. 372 cod.proc.civ.;

- che la parte possa limitarsi ad una mera allegazione «vestita» delle fonti alternative

 -che nelle competenze della Corte rientrino anche i controlli sull’effettiva esistenza e concreto contenuto delle predette fonti informative, ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della prima sezione in udienza pubblica sui temi indicati.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

                                          RAGIONI DELLA DECISIONE

 Il ricorrente deduce:

1.Violazione art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione artt. 3 D.lgs. n. 251/2007  con riferimento ai profili di credibilità. Violazione artt. 8, 10 D.lgs. n. 25/2008 per inottemperanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

La Corte di Appello avrebbe ritenuto non credibile il racconto del ricorrente senza aver formulato alcuna domanda specifica di approfondimento o chiarimento violando il diritto all’ascolto del richiedente asilo.

 La vicenda, inoltre, doveva essere approfondita attraverso indagini istruttorie autonome e alla luce del contesto sociale del Paese d’origine ove è verosimile l’attività di stregoneria e di culto settario.

1.1 Il motivo è inammissibile.

La Corte ha valutato la credibilità intrinseca del racconto del richiedente asilo che, se non è positiva, rende irrilevante la cooperazione istruttoria a carico del Giudicante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Nel lamentare il mancato inquadramento della vicenda nella situazione generale del suo Paese di origine, il ricorrente non considera che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dall’art. 3 D.lgs. n. 251/2007, risulta di per sé sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell'accertamento delle fattispecie di cui agli artt. 7 e 14, lett. a) e b) D.lgs. n. 251/2007, non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dall’ art. 8, comma 3, D.lgs. n. 25/2008, il quale non opera laddove, come nella specie, sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all'allegazione affidabile degli stessi (cfr., Cass., n. 16925/2020; Cass., n. 15794/2019; Cass., n. 16925/2018).

 Tale principio opera in particolare con riferimento ai casi di esclusione della credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, che esclude la necessità di procedere al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente. (Cass., n. 24575/2020; Cass., n. 6738/2021).

 Nella fattispecie, a pagina 5 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha escluso proprio l’intrinseca credibilità del racconto reso dal sig. Emilimor, sia per la sua genericità e la sua carenza di dettagli circostanziati, sia per le gravi incongruenze colte nel racconto dell’episodio del rapimento e delle vicende successive.


2. Violazione art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione degli artt. 2-14 comma 1, lett. b) e c) D.lgs. n.251/2007 con riferimento alla protezione sussidiaria.

 Anche ai fini della protezione sussidiaria la Corte di appello non avrebbe svolto integrazione istruttoria ufficiosa, nonostante i numerosi report esibiti che confermavano il clima di corruzione fra gli agenti di polizia e in generale nei servizi pubblici. Nella decisione emergono informazioni sulle fonti non specifiche e non dettagliate sul periodo di riferimento.

2.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata cooperazione istruttoria anche relativamente alla sua richiesta di protezione sussidiaria individualizzata [art.14, lettera b) d.lgs.251/2007] con specifico riferimento alle minacce provenienti dai cultori dei riti esoterici, prospettati come “agenti non statuali” ex art.5, comma 1, lettera c), d.lgs.251/2007 contro le quali le autorità statuali nigeriane non vorrebbero o non potrebbero fornire protezione. Anche questa censura non può essere condivisa per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo e cioè perché l’obbligo di cooperazione presuppone un preventivo accertamento di credibilità intrinseca del narrato che è stata motivatamente esclusa dal giudice del merito. 

 V’è da aggiungere, per completezza, che il richiamo all’art.14, lettera c), d.lgs.251/2007, contenuto in rubrica, è privo di qualsiasi esplicazione nell’ambito dell’illustrazione del motivo che non indica l’esistenza di un conflitto armato interno capace di esporre tutti i cittadini a un rischio indiscriminato di esposizione alla violenza.

 Infatti, in piena conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, secondo questa Corte, in tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, il conflitto armato interno, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile, ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, purchè il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili; della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche; della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento; del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (Cass., n. 5675/2021).

 Nulla di tutto ciò viene prospettato nell’ambito del secondo motivo.


3.Violazione art. 360, comma 1, n. 3, cpc. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n.286/1998; art. 32 d.lgs. n. 25/2008. Mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del richiedente.

Nella valutazione del riconoscimento della protezione umanitaria la Corte non ha ritenuto la sufficienza dell’attività lavorativa come elemento significante l’integrazione effettiva del richiedente nel nostro Paese. In tale direzione, però, non ha considerato comparativamente la situazione di violazione sistematica e grave dei diritti umani esistenti nel Paese di origine che impedirebbero al ricorrente di condurre un’esistenza atta a soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale. Non ha considerato in alcun modo la situazione di salute del richiedente

3.1 La censura non è fondata quanto alla prospettata integrazione sociale e lavorativa in Italia, valutata ed esclusa in concreto dalla Corte territoriale (pag.5, 3° capoverso) con un accertamento di fatto inammissibilmente contestato nel merito, peraltro con riferimento a un attestato di conoscenza linguistica della lingua italiana di primissimo livello (A1) e a una mera attività di volontariato estivo nel 2017.

La censura è invece fondata con riferimento alla problematica sanitaria allegata dal ricorrente e all’epatite cronica attiva da lui documentata.

La Corte non ha valutato la documentazione sanitaria (doc. a-k) prodotta in secondo grado ed esibita in allegato al ricorso e non ha svolto alcuna indagine tesa a valutare se la patologia accertata possa ricevere nel Paese di origine adeguate cure e trattamenti specialistici che attualmente consentono al ricorrente di controllare la malattia. E‘ mancata quindi la necessaria valutazione se il rientro possa pregiudicare le condizioni e il diritto inviolabile alla salute del ricorrente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), la condizione di vulnerabilità per motivi di salute richiede, alla luce della giurisprudenza unionale (CGUE, 24 aprile 2018, in causa C-353/16), l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza. (Cass., n. 17118/2020; Cass., n. 15322/ 2020; Cass., n. 13765/2020).



4. Sulla base delle motivazioni espresse la Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il primo.

                                                                            P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.


Autore: Webmaster Italiaonline 20 agosto 2024
« Nulla è più dolce dell’amore, ogni altra felicità gli è seconda; dalla bocca sputo anche il miele. Così dice Nosside; solo chi non è amato da Cipride ignora quali rose siano i suoi fiori. » Frammenti di Nosside in Antologia Palatina, libro V, 170 Meleagro di Gadara.  L’Enciclopedia Italiana ha selezionato il termine “femminicidio ” quale parola dell’anno 2023, nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono. “ Come Osservatorio della lingua italiana – spiega infatti Va l e r i a D e l l a Va l l e , c o d i r e t t r i c e scientifica del “Vocabolario Treccani” – non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d’uso della parola “femminicidio” in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale: quanto è presente nell’uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica? Purtroppo, nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d’allarme che segnala, sul piano linguistico, l’intensità della discriminazione di genere ”. Ebbene, a febbraio 2024, il Parlamento Europeo e gli Stati dell’Unione hanno raggiunto l’accordo sulla Direttiva Europea sulla violenza di genere, la prima legge europea che si occupa della materia. L'obiettivo è di rendere omogenea la lotta alla violenza sessista nell'Unione Europea, eliminando e superando normative distanti e disparate fra di loro, vigenti fra i vari Stati. Rappresenta una pietra miliare, perché è il primo strumento giuridico, completo a livello UE, destinato a contrastare la violenza contro le donne. La futura Direttiva si occuperà di cyberbullismo, incitamento all'odio online e violenza, matrimonio forzato, mutilazione genitale, violenza informatica, molestie sessuali attraverso mezzi digitali. Comprenderà un elenco di circostanze aggravanti; l'intento è di punire le violenze effettuate per motivi di orientamento sessuale, genere, colore della pelle, religione, origine sociale, convinzioni politiche, oppure per preservare o ripristinare " onore" ; sono miglioratele procedure per la sicurezza e la salute delle vittime, una migliore attività di segnalazione, prevenzione e raccolta di prove da parte delle autorità. Rappresenta tuttavia una grave lacuna della Direttiva l’esclusione della sua applicazione alle donne migranti. Ulteriore perplessità è costituita dal fatto che non includerà uno dei reati più gravi, ossia lo stupro, il fatto più violento alla persona e alla libertà delle donne. Il mancato inserimento dipende da una serie di fattori che la Commissione Europea ha tentato di dirimere. Infatti, a marzo 2022, la Commissione europea aveva formulato la proposta di definire la violenza sessuale, identificandola quale rapporto in assenza del consenso. Quindi qualsiasi rapporto sessuale non concordato sarebbe stato tipizzato come stupro; le vittime sarebbero state agevolate dal punto di vista processuale, in quanto non avrebbero dovuto fornire la prova che fosse stata utilizzata la forza, la minaccia o la coercizione. Alcuni paesi già hanno adottato, in ambito nazionale, la definizione del reato quale rapporto basato sulla mancanza di consenso. Diversi paesi, anzi ben 14, si sono opposti ad una simile definizione. La Germania e la Francia sostengono che la materia specifica appartiene alla potestà legislativa penale nazionale e non è fra quelle delegate all'Unione. La Polonia e l'Ungheria sono ideologicamente contrari al fatto che il consenso possa costituire la base per la distinzione o meno del rapporto lecito dall'illecito. La domanda chiave è su “ cosa o come” intendere il rapporto consensuale. Secondo alcune correnti del femminismo, “ il consenso è impossibile ”. La disuguaglianza di potere tra uomini e donne è così grande che, di fatto, ogni accordo è viziato a livello del sistema sociale. Finché ci sarà disuguaglianza di potere ci sarà violenza. La libertà di una delle parti, quella delle donne, è un’apparenza. Il rapporto diventa un obbligo, in quanto in una società patriarcale si vive male e con alibi. Si tratta di una visione autoritaria, manichea, e come tale è inaccettabile. Secondo altre teorie il consenso è possibile e, per di più, dovrebbe essere obbligatorio, affermativo, esplicito. Da un lato propone che “ il consenso non è impossibile, ma è difficile ”, per cui bisognerebbe “assicurarsi” che la donna esprima un chiaro “ sì ” oppure un “ No ” è no” , ma ciò non appare accettabile in quanto immergerebbe il rapporto in una visione di tipo contrattualistico, lontana dalla realtà effettuale. Secondo altri il “ consenso è molto facile .” Basta sapere cosa vogliamo e verbalizzarlo. Quanto più inequivocabile è questa espressione positiva della volontà di fare sesso, tanto meglio è. Non dobbiamo prestare attenzione solo alla volontà, ma anche al desiderio. Anche questa teoria appare non recepibile, in quanto collega la volontà al desiderio, come se il desiderio fosse sempre trasparente e intelligibile e, invece, non abbia momenti di ambiguità, per cui un “no”, molte volte è un ”sì”. Il consenso può essere non necessariamente entusiastico e anche non esplicito, ma certamente è delimitato dall’area legale e penale, per cui se non c'è volontà e non c’è consenso, allora si tratta di violenza; altro limite è rappresentato dall’etica, per cui se manca la volontà perché c’è stata un’incomprensione, un errore, manca il sentimento fra amanti, ma non c’è aggressione, intimidazione, allora non è un crimine. La direttiva costituisce un traguardo nella lotta alla violenza di genere, ma dimostra la persistenza di una mentalità passata e contraddittoria, in quanto la stessa Convenzione di Istanbul , adottata da quasi tutti gli Stati Europei, all'art. 36, comma 1 lett. a, obbliga gli Stati firmatari ad adottare misure legislative per perseguire penalmente i responsabili dei comportamenti intenzionali, fra cui lo stupro, definito come "atto sessuale non consensuale". Ebbene, dopo la ratifica del 2013, l’articolo 609-bis c.p. non ha subito modifiche per allinearlo alla Convenzione di Istanbul. In particolare, la sua formulazione non menziona il consenso, rappresentando una vera e propria lacuna giuridica. Sul punto soccorre la giurisprudenza e la dottrina che invece lo considerano come elemento essenziale del reato. La recente sentenza della Corte di Cassazione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il consenso debba essere presente al momento dell'atto e, malgrado il comportamento provocatorio, anche durante tutto l'atto sessuale. In precedenza aveva affermato che «l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale»; ne deriva che «ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente ». Alcune pronunce hanno riconosciuto la configurabilità, in astratto, dell'esimente putativa del consenso nei reati sessuali, come errore fondato sul contenuto espressivo , in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla persona offesa. Il consenso della vittima non vale se erroneamente ipotizzato dall’autore; l’assenza di consenso non vale come sì; il consenso dovrebbe essere esplicito ed inequivocabile. Il richiamo è, quindi, ai valori della nostra Carta Costituzionale, alla parità di genere, all’educazione e al rispetto reciproco della dignità umana, quale base per le relazioni umane. BIBLIOGRAFIA Il termine " femminicidio " deriva dall’unione del sostantivo femminile “femmina” a cui è aggiunto il suffisso “cidio”, similmente a omicidio, deicidio, regicidio, ecc. Secondo l’Accademia della Crusca, il femminicidio consiste nel “provocare la morte di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, in conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima”. https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/femminicidio-i-perche-di-una-parola/803. https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/femminicidio-e-la-parola-dell-anno-2023.html . Secondo la Platform for undocumented migrants (Picum), una ong con base in Belgio che promuove il rispetto dei diritti umani dei migranti senza documenti in Europa, ha denunciato la cancellazione delle norme che avrebbero protetto le donne migranti, in particolare coloro senza documenti o con un permesso di soggiorno temporaneo. Clara Serra, “Il senso del consenso”, Nuevos cuadernos Anagrama, 2024; intervista su https://youtu.be/AuCIVgPY1 La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge del 27/6/2013 n.77. Invece il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, è la prima "legge contro il femminicidio", così nel suo preambolo: "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica". Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 32447 del 26 luglio 2023: «integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona». Cassazione Penale, Sez. III, 10 maggio 2023 (ud. 19 aprile 2023), n. 19599 “In tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima costituisce un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e, 8 pertanto, il dubbio o l'erroneo convincimento della sua sussistenza investe la configurabilità del fatto - reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, Rv. 274417). Il dissenso, quale elemento oggettivo della fattispecie, deve vertere sugli atti sessuali e consiste in un fenomeno di natura psichica che concerne lo stato soggettivo del soggetto passivo, non quello del soggetto attivo del reato. Da ciò deriva che il dissenso è fuori dalla valutazione degli elementi soggettivi del reato e quindi del dolo. Diversa invece è la valutazione in ordine alla coscienza e alla volontà della condotta da parte del soggetto autore del delitto. Nel reato di violenza sessuale, la coscienza di costringere la persona offesa a compiere o a subire un atto sessuale si manifesta innanzitutto nella consapevolezza del dissenso di questa. Pertanto, l'errore sul dissenso, che esclude il dolo ai sensi dell'art. 47 cod. pen., consiste nell'errore sul valore sintomatico delle manifestazioni esterne di resistenza all'atto sessuale poste in essere dalla persona offesa. Trattandosi di un errore sul fatto, è necessario che il soggetto, che ha agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva, debba dare pienamente conto degli elementi fattuali che hanno determinato in lui, nonostante l'uso della normale diligenza, l'erroneo convincimento dell'esistenza del consenso”. Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 06/12/2023) 05/03/2024, n. 9316. Articolo estratto da “L’Eco Giuridico" n. 4 de1 8/04/2024- Centro Studi Zaleuco Locri
Autore: OPPEDISANO GIUSEPPE 3 dicembre 2023
Dalle visure catastali spesso è visibile l'esistenza di un livello, ossia la concessione in godimento di un terreno a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo. Si tratta di un istituto risalente al diritti romano e che ha avuto grande applicazione in periodo medievale. In particolare i grandi proprietari terrieri (Comune, Chiesa, Nobiltà) costituivano sui loro terreni degli oneri a favore degli affittuari. Oggi sebbene in molti atti sia constatabile, i rispettivi titolari da tempo non lo esercitano, e non ritengono di essere vincolati. Ebbene, in un'ipotesi di contestazione sulla validità dell'iscrizione, è intervenuta la Cassazione, che ha così statuito: " il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali " .
Autore: OPPEDISANO GIUSEPPE 3 dicembre 2023
Te, dei miti pensieri, La blandizie non tocca; altri cerchi le care Dolcezze onde si rallegra di bimbi il focolare, Da Tali gioe rifugge il focolare. Tu sei forte e selvaggia, come il vento che rugge Nella tua valle. Tutto hai quanto brami. Giacosa , “Il trionfo d'amore”, atto 2 scena 11, Treves 1934
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