Intelligenza Artificiale: il metaverso anzi i metaversi, problematiche attuali.

Te, dei miti pensieri, La blandizie non tocca; altri cerchi le care Dolcezze onde si rallegra di bimbi il focolare, Da Tali gioe rifugge il focolare. Tu sei forte e selvaggia, come il vento che rugge Nella tua valle. Tutto hai quanto brami. Giacosa , “Il trionfo d'amore”, atto 2 scena 11, Treves 1934

Secondo l’Oxford English Dictionary, il principale dizionario storico della lingua inglese, edito dall’Università di Oxford, come ogni anno, anche per il 2022 ha indetto un concorso pubblico per votare l’espressione maggiormente esibita nel lessico comune.


Nella classifica dei lemmi più diffusi la più votata è stata "Goblin Mode , traducibile con “modalità goblin ”, significante il “comportamento inescusabilmente autoindulgente, pigro, sciatto, ingordo e che esplicitamente rifiuta norme e aspettative sociali", solitamente assunto dalle nuove generazioni, quale forma di ribellione agli standard di perfezione ed efficienza imposti dalla moderna società.


Al secondo posto si è piazzato il lemma "Metaverso", ovvero un neologismo, coniato nel 1992 da Neal Stephanson all’interno del suo romanzo "Snow 3 Crash" che divenne di uso comune quando, nel 2021, Mark Zuckerberg, nel corso di una conferenza, propose di rinominare “Facebook” in “Meta”.


La parola nasce dalla sincrasi tra il termine greco "meta" (" l'oltre " ) ed il termine "universus" (“tutto”) ed esprime lo spazio effimero, diverso dal multi sensoriale, indicativo dell’andare oltre l'universo fisico.


Il metaverso si identifica in un ambiente 3D, virtuale e di tipo immersivo, dove le persone interagiscono con altre attraverso il proprio avatar.

Un ambiente dove la persona può fare tutto quello che vuole, costruirsi una nuova identità digitale, distinta da quella fisica; immaginarsi bello, ricco e potente; può spostarsi, pur non essendo presente, in altro luogo fisico, trasportarsi a lavoro, sottoporsi ad una visita medica, accedere alla medicina personalizzata, stare in famiglia o con gli amici, visitare un museo , viaggiare,  frequentare l’università, forse a breve anche sposarsi, rimanendo pigro e indolente sul divano.


Il metaverso, in altri termini, non è più il digitale col quale siamo abituati a convivere e che apprezziamo anche; esso è qualcosa di diverso: un mondo a sé dove sogno e realtà (simulata) tendono a sovrapporsi; un mondo che, prescindendo dai contatti umani e dalle relazioni sociali, porta verso un individualismo esasperato.


Alcuni (guardando evidentemente con favore a tali nuove realtà virtuali) addirittura definiscono il metaverso come la nuova metafisica.

Tuttavia, a ben guardare, o forse per via di qualche latente forma di tecno-scetticismo che affligge chi scrive, non si ravvede alcuna simmetria, alcun equilibrio armonico, tra la metafisica Aristotelica ed il metaverso: la prima, pur prescindendo o meglio andando oltre, i dati sensibili, mira proprio a comprendere l’essenza assoluta delle cose reali e della vista stessa.


Il metaverso, invece, non mira ad altro che a sostituire i dati sensibili (la realtà materiale) con bit di un software che ne costruiscono altri irreali, anche se più confacenti ai desiderata del singolo abitante di tale mondo virtuale.

Altri, addirittura, vedono nel "mito della caverna" di Platone la prefigurazione del metaverso, ovviamente sostituendo le macchine alle catene platoniche che legavano l’uomo, costringendolo a vedere solo l’immagine riflessa delle cose. Precursione che però appare inappropriata, almeno a chi scrive, se si considera che il mito della caverna simboleggia i limiti della conoscenza umana della realtà, mentre il metaverso vuole soltanto sostituire la realtà con un mondo virtuale.


Né si può per, le stesse ragioni, fare un parallelismo tra il metaverso e la concezione di Eraclito sulle capacità di apprendimento dell’uomo, laddove afferma che "i molti non colgono la vera natura delle cose in cui si imbattono, né le conoscono dopo averle apprese, ma se ne costruiscono un'opinione", giacché “i molti” che pur avendo appreso la natura delle cose, per via dei tipici meccanismi mentali di immagazzinamento delle conoscenze, si limitano ad assimilarne solo dei concetti, guardano alla realtà e non la rifuggono in mondi inesistenti.


L'idea di fondo che alimenta lo svilupparsi del multiverso, altro non è che il desiderio di molti di rimanere nel loro mondo protetto e contemporaneamente vivere esperienze di vita irreali, partecipare a riunioni, a pranzi, fare shopping, vedere concerti, etc.


Addirittura, alcuni avvocati del New Jersey, hanno già stabilito il loro ufficio nel metaverso per fornire servizi di consulenza.


 Sempre negli U.S.A. è stato rinviato l’esperimento dell’applicativo “DoNotPay” , ovvero un algoritmo che avrebbe dovuto assistere un imputato a difendersi in un processo per una violazione di eccesso di velocità.


Ancora e sempre in America, alcuni giudici si sono occupati di un caso di violenza ad un avatar, avvenuto sulla piattaforma Meta Horizon Worlds, dove l’avatar di una donna è stata condotta forzatamente in una stanza e molestata da altri avatar al cospetto di altri utenti. Una violenza senza contatto, ma che secondo la tesi difensiva avrebbe avuto un grave impatto psicologico ed arrecato danno alla serenità della persona. 


In tema di realtà virtuale si è giunti ad affermare che nella violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, “la mancanza di contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima non è determinante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità”.


Nonostante ci troviamo agli albori di una nuova era, possiamo sin da ora affermare che, pur essendo il metaverso un mondo virtuale, esso già produce effetti su quello reale.


Anzi, a ben guardare, sarebbe più appropriato parlare di “metaversi” visto che, ad oggi, esistono già ben 141 mondi virtuali , creati da aziende private e popolati,  secondo alcuni studi, da almeno 350 milioni di utenti.


Trattandosi di piattaforme di proprietà privata e considerando che il metaverso già produce effetti reali, le principali ed impellenti questioni giuridiche attengono alla fase della raccolta ed utilizzo dei dati personali, compresi quelli biometrici, nonché le problematiche legate alla sicurezza delle persone. Per cui emergono oggi nuove istanze di tutela della privacy, nuove soggettività.


La libertà  dell'individuo, in via esemplificativa, può essere violata dall’attuazione del cosiddetto pedinamento digitale, attuato dai gestori delle piattaforme o da intrusi ivi presenti clandestinamente e capaci di catturare il comportamento verbale e non verbale degli utenti, carpire la personalità, i gusti, i pensieri, le emozioni; sono infinite le tecniche e le potenzialità di analisi, persuasione e condizionamento del libero pensiero e di formazione della coscienza e conoscenza.

Ancora, è in discussione la protezione dei minori , il monitoraggio delle loro attività e sicurezza, il rischio di discriminazione delle minoranze, il pericolo di un ambiente escludente e intollerante, censurante le libere opinioni; va affrontata la prevenzione e punizione degli illeciti, lo sfruttamento delle emozioni a scopo commerciale.


Nel prossimo futuro invece, una questione cruciale sarà sulla governance delle piattaforme digitali, ossia si dovrà determinare se esse dovranno rimanere private o si renderà necessario, e in quale misura, un intervento pubblico, in quanto le soluzioni, prodotte dagli algoritmi, modulatori dell'ambiente, rischiano di creare una egemonia culturale, contraria ai principi costituzionali.

 

Il compito del giurista sarà forse quello di impegnarsi a tenere il passo con le nuove tecnologie e individuare i limiti e le regole, valide e accettate in sede nazionale e internazionale?


La Convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone in relazione al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, rappresenta già il precursore di tale nuova era giuridica, rappresentando essa il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante adottato in materia di protezione dei dati, che ha anche dato l'incipit alle legislazioni nazionali e agli accordi internazionali.


In Italia è stata adottata la legge n. 675/1996 sulla privacy, istituito il Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità amministrativa indipendente, emanato il codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs 196/2003.


A livello internazionale, e sempre a protezione dei dati sensibili vi sono anche la Direttiva (UE) 2019/771 attuata con il Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 170, e la Direttiva (UE) 2019/770, trasposta nel Codice del Consumo dal Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 173, che hanno reso più gravoso il regime di responsabilità e rafforzato le garanzie di conformità dei beni e dei servizi e contenuti digitali in favore dei consumatori.


L’art. 135-octies, comma 4, del Codice del Consumo, ovviamente di matrice internazionale, riconosce la possibilità di utilizzare i dati personali come corrispettivo per l’acquisto di contenuti e servizi digitali, con la prescrizione che “i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l’assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti”.


I singoli Stati, dal canto loro, saranno chiamati a meglio regolamentare il nuovo sinallagma contrattuale, ossia lo scambio fra i dati personali dell'utente e i servizi offerti dalle piattaforme, ad attuare in concreto il principio già esistente della minimizzazione dei dati, trasporre i diritti del mondo analogico al metaverso, garantire l'uguaglianza, tutelare la libertà individuale e i beni, applicare i principi del giusto processo, evitare lacune giuridiche o antinomie con le legislazioni degli altri Stati.


Alcuni studiosi , a tal proposito, auspicano la  necessità di un nuovo contratto sociale, come ideato all'origine della rivoluzione industriale da Locke e rielaborato da Rousseau, calato nell'oggi, per la formazione di una nuova coscienza sociale, una nuova intesa e comunanza di valori, fra tutti i soggetti coinvolti, per affrontare le nuove sfide della tecnologia.


Avanza anche l’idea della fabbrica virtuale, quale luogo di fusione di intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata, cloud computing, blockchain, piattaforme di pagamento, simulazione grafica e altro, strumenti necessari per contribuire a ridurre i nostri consumi di energia e materie prime.


In conclusione, se questa del metaverso sarà veramente la realtà del domani e non una moda effimera, frutto di visioni distorte o peggio di interessi commerciali, al di là delle probabili nuove sfide giuridiche che attenderanno i giuristi, forte sarà il rischio della perdita della dimensione umana, per come già testimonia la “Gaming Disorder”, ovvero un disturbo comportamentale importante, dovuto all’abuso dei videogiochi, che è stato già inserito dall'Organizzazione mondiale della sanità tra le malattie riconosciute.


Da ultimo l’Unione Europea, con la votazione del Parlamento del 14/6/2023 , ha approvato il 13 pionieristico progetto di normativa sull’intelligenza artificiale (A.I. act) che vieta l’utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale e a posteriori in aree pubbliche, sistemi di categorizzazione biometrica basati su genere, razza, etnia, cittadinanza, religione, credo politico, sistemi di polizia predittiva, sistemi di riconoscimento delle emozioni, "estrazione non mirata" di dati biometrici da internet o da video di telecamere a circuito chiuso. L’idea è tutelare i diritti e le libertà dei cittadini e scongiurare un futuro “Grande Fratello”.


Articolo tratto dalla Rivista "L'eco Giuridico Zaleuco" del 30/6/2023 n.2, pag.18.

BIBLIOGRAFIA

Biagini Alberto, “Mostre e Musei traslocheranno nel Metaverso”;

HTTPS://WWW.SMARTIUS.IT/ DIGITAL-INDUSTRY

Cassazione penale, Sezione III, sentenza 02/07/2020, n. 25266

Continiello Alessandro, “Le nuove frontiere del diritto penale nel metaverso. Elucubrazioni giuridiche o problematica reale”, in Giurisprudenza penale web, 2022, 5.

 De Felice Arianna, “Quando l’avvocato è l’intelligenza artificiale” https://www.digitech.news

Di Maio Luca, “L’art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”, Rivista medialaws_14_06_2023

Giacosa Giuseppe, Il trionfo d'amore, atto 2 scena 11, Treves 1934

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Maffettone Sebastiano, Convegno “Il Metaverso tra utopie e distopie” https://www.garanteprivacy.it/ gennaio 2023

Molfetta Nicola, Studi legali nel metaverso: verso l’era della interdigitalizzazione?”, https:// legalcommunity.it

Stephenson Neal, “ Snow Crash”, Spectra, 1992

Tremolada Luca, “Metaverso, esistono 141 mondi virtuali ma gli investitori puntano sui soliti tre”.

Il Sole 24ore , 10/1/2023 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica di alcuni atti legislativi dell’Unione. Artificial Intellegent Act del 14/6/2023

Autore: Webmaster Italiaonline 20 agosto 2024
« Nulla è più dolce dell’amore, ogni altra felicità gli è seconda; dalla bocca sputo anche il miele. Così dice Nosside; solo chi non è amato da Cipride ignora quali rose siano i suoi fiori. » Frammenti di Nosside in Antologia Palatina, libro V, 170 Meleagro di Gadara.  L’Enciclopedia Italiana ha selezionato il termine “femminicidio ” quale parola dell’anno 2023, nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono. “ Come Osservatorio della lingua italiana – spiega infatti Va l e r i a D e l l a Va l l e , c o d i r e t t r i c e scientifica del “Vocabolario Treccani” – non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d’uso della parola “femminicidio” in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale: quanto è presente nell’uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica? Purtroppo, nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d’allarme che segnala, sul piano linguistico, l’intensità della discriminazione di genere ”. Ebbene, a febbraio 2024, il Parlamento Europeo e gli Stati dell’Unione hanno raggiunto l’accordo sulla Direttiva Europea sulla violenza di genere, la prima legge europea che si occupa della materia. L'obiettivo è di rendere omogenea la lotta alla violenza sessista nell'Unione Europea, eliminando e superando normative distanti e disparate fra di loro, vigenti fra i vari Stati. Rappresenta una pietra miliare, perché è il primo strumento giuridico, completo a livello UE, destinato a contrastare la violenza contro le donne. La futura Direttiva si occuperà di cyberbullismo, incitamento all'odio online e violenza, matrimonio forzato, mutilazione genitale, violenza informatica, molestie sessuali attraverso mezzi digitali. Comprenderà un elenco di circostanze aggravanti; l'intento è di punire le violenze effettuate per motivi di orientamento sessuale, genere, colore della pelle, religione, origine sociale, convinzioni politiche, oppure per preservare o ripristinare " onore" ; sono miglioratele procedure per la sicurezza e la salute delle vittime, una migliore attività di segnalazione, prevenzione e raccolta di prove da parte delle autorità. Rappresenta tuttavia una grave lacuna della Direttiva l’esclusione della sua applicazione alle donne migranti. Ulteriore perplessità è costituita dal fatto che non includerà uno dei reati più gravi, ossia lo stupro, il fatto più violento alla persona e alla libertà delle donne. Il mancato inserimento dipende da una serie di fattori che la Commissione Europea ha tentato di dirimere. Infatti, a marzo 2022, la Commissione europea aveva formulato la proposta di definire la violenza sessuale, identificandola quale rapporto in assenza del consenso. Quindi qualsiasi rapporto sessuale non concordato sarebbe stato tipizzato come stupro; le vittime sarebbero state agevolate dal punto di vista processuale, in quanto non avrebbero dovuto fornire la prova che fosse stata utilizzata la forza, la minaccia o la coercizione. Alcuni paesi già hanno adottato, in ambito nazionale, la definizione del reato quale rapporto basato sulla mancanza di consenso. Diversi paesi, anzi ben 14, si sono opposti ad una simile definizione. La Germania e la Francia sostengono che la materia specifica appartiene alla potestà legislativa penale nazionale e non è fra quelle delegate all'Unione. La Polonia e l'Ungheria sono ideologicamente contrari al fatto che il consenso possa costituire la base per la distinzione o meno del rapporto lecito dall'illecito. La domanda chiave è su “ cosa o come” intendere il rapporto consensuale. Secondo alcune correnti del femminismo, “ il consenso è impossibile ”. La disuguaglianza di potere tra uomini e donne è così grande che, di fatto, ogni accordo è viziato a livello del sistema sociale. Finché ci sarà disuguaglianza di potere ci sarà violenza. La libertà di una delle parti, quella delle donne, è un’apparenza. Il rapporto diventa un obbligo, in quanto in una società patriarcale si vive male e con alibi. Si tratta di una visione autoritaria, manichea, e come tale è inaccettabile. Secondo altre teorie il consenso è possibile e, per di più, dovrebbe essere obbligatorio, affermativo, esplicito. Da un lato propone che “ il consenso non è impossibile, ma è difficile ”, per cui bisognerebbe “assicurarsi” che la donna esprima un chiaro “ sì ” oppure un “ No ” è no” , ma ciò non appare accettabile in quanto immergerebbe il rapporto in una visione di tipo contrattualistico, lontana dalla realtà effettuale. Secondo altri il “ consenso è molto facile .” Basta sapere cosa vogliamo e verbalizzarlo. Quanto più inequivocabile è questa espressione positiva della volontà di fare sesso, tanto meglio è. Non dobbiamo prestare attenzione solo alla volontà, ma anche al desiderio. Anche questa teoria appare non recepibile, in quanto collega la volontà al desiderio, come se il desiderio fosse sempre trasparente e intelligibile e, invece, non abbia momenti di ambiguità, per cui un “no”, molte volte è un ”sì”. Il consenso può essere non necessariamente entusiastico e anche non esplicito, ma certamente è delimitato dall’area legale e penale, per cui se non c'è volontà e non c’è consenso, allora si tratta di violenza; altro limite è rappresentato dall’etica, per cui se manca la volontà perché c’è stata un’incomprensione, un errore, manca il sentimento fra amanti, ma non c’è aggressione, intimidazione, allora non è un crimine. La direttiva costituisce un traguardo nella lotta alla violenza di genere, ma dimostra la persistenza di una mentalità passata e contraddittoria, in quanto la stessa Convenzione di Istanbul , adottata da quasi tutti gli Stati Europei, all'art. 36, comma 1 lett. a, obbliga gli Stati firmatari ad adottare misure legislative per perseguire penalmente i responsabili dei comportamenti intenzionali, fra cui lo stupro, definito come "atto sessuale non consensuale". Ebbene, dopo la ratifica del 2013, l’articolo 609-bis c.p. non ha subito modifiche per allinearlo alla Convenzione di Istanbul. In particolare, la sua formulazione non menziona il consenso, rappresentando una vera e propria lacuna giuridica. Sul punto soccorre la giurisprudenza e la dottrina che invece lo considerano come elemento essenziale del reato. La recente sentenza della Corte di Cassazione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il consenso debba essere presente al momento dell'atto e, malgrado il comportamento provocatorio, anche durante tutto l'atto sessuale. In precedenza aveva affermato che «l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale»; ne deriva che «ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente ». Alcune pronunce hanno riconosciuto la configurabilità, in astratto, dell'esimente putativa del consenso nei reati sessuali, come errore fondato sul contenuto espressivo , in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla persona offesa. Il consenso della vittima non vale se erroneamente ipotizzato dall’autore; l’assenza di consenso non vale come sì; il consenso dovrebbe essere esplicito ed inequivocabile. Il richiamo è, quindi, ai valori della nostra Carta Costituzionale, alla parità di genere, all’educazione e al rispetto reciproco della dignità umana, quale base per le relazioni umane. BIBLIOGRAFIA Il termine " femminicidio " deriva dall’unione del sostantivo femminile “femmina” a cui è aggiunto il suffisso “cidio”, similmente a omicidio, deicidio, regicidio, ecc. Secondo l’Accademia della Crusca, il femminicidio consiste nel “provocare la morte di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, in conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima”. https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/femminicidio-i-perche-di-una-parola/803. https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/femminicidio-e-la-parola-dell-anno-2023.html . Secondo la Platform for undocumented migrants (Picum), una ong con base in Belgio che promuove il rispetto dei diritti umani dei migranti senza documenti in Europa, ha denunciato la cancellazione delle norme che avrebbero protetto le donne migranti, in particolare coloro senza documenti o con un permesso di soggiorno temporaneo. Clara Serra, “Il senso del consenso”, Nuevos cuadernos Anagrama, 2024; intervista su https://youtu.be/AuCIVgPY1 La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge del 27/6/2013 n.77. Invece il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, è la prima "legge contro il femminicidio", così nel suo preambolo: "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica". Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 32447 del 26 luglio 2023: «integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona». Cassazione Penale, Sez. III, 10 maggio 2023 (ud. 19 aprile 2023), n. 19599 “In tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima costituisce un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e, 8 pertanto, il dubbio o l'erroneo convincimento della sua sussistenza investe la configurabilità del fatto - reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, Rv. 274417). Il dissenso, quale elemento oggettivo della fattispecie, deve vertere sugli atti sessuali e consiste in un fenomeno di natura psichica che concerne lo stato soggettivo del soggetto passivo, non quello del soggetto attivo del reato. Da ciò deriva che il dissenso è fuori dalla valutazione degli elementi soggettivi del reato e quindi del dolo. Diversa invece è la valutazione in ordine alla coscienza e alla volontà della condotta da parte del soggetto autore del delitto. Nel reato di violenza sessuale, la coscienza di costringere la persona offesa a compiere o a subire un atto sessuale si manifesta innanzitutto nella consapevolezza del dissenso di questa. Pertanto, l'errore sul dissenso, che esclude il dolo ai sensi dell'art. 47 cod. pen., consiste nell'errore sul valore sintomatico delle manifestazioni esterne di resistenza all'atto sessuale poste in essere dalla persona offesa. Trattandosi di un errore sul fatto, è necessario che il soggetto, che ha agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva, debba dare pienamente conto degli elementi fattuali che hanno determinato in lui, nonostante l'uso della normale diligenza, l'erroneo convincimento dell'esistenza del consenso”. Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 06/12/2023) 05/03/2024, n. 9316. Articolo estratto da “L’Eco Giuridico" n. 4 de1 8/04/2024- Centro Studi Zaleuco Locri
Autore: OPPEDISANO GIUSEPPE 3 dicembre 2023
Dalle visure catastali spesso è visibile l'esistenza di un livello, ossia la concessione in godimento di un terreno a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo. Si tratta di un istituto risalente al diritti romano e che ha avuto grande applicazione in periodo medievale. In particolare i grandi proprietari terrieri (Comune, Chiesa, Nobiltà) costituivano sui loro terreni degli oneri a favore degli affittuari. Oggi sebbene in molti atti sia constatabile, i rispettivi titolari da tempo non lo esercitano, e non ritengono di essere vincolati. Ebbene, in un'ipotesi di contestazione sulla validità dell'iscrizione, è intervenuta la Cassazione, che ha così statuito: " il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali " .
Autore: OPPEDISANO GIUSEPPE 23 novembre 2023
In ipotesi di opposizione promossa nell'esecuzione forzata che sia stata intrapresa sulla base di decreto ingiuntivo, è necessario verificare che il giudice del monitorio abbia svolto , d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia. Detto giudice, a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione e potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore. Ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione. All'esito del controllo, quindi, se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso, mentre se il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 cpc c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione. Il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Nella fase esecutiva il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine. Dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo. Fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito. Laddove il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii), mentre se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.  Così, nella fase di cognizione, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art.649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale e procederà, quindi, secondo le forme di rito.
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