Esercito, scheda valutativa ufficiali e truppa, conflitti e obblighi di imparzialità

Il Tar Lazio, con la sentenza 3477/2020, si è occupata degli obblighi di astensione del compilatore della scheda quando vi è conflitto con il sottoposto.

Scheda valutativa del militare,abbassamento di classifica, fra imparzialità ed eccesso di potere.

La sentenza 3477/2020 ha ritenuto illegittima la valutazione di abbassamento di classifica  del militare in quanto sussistente una situazione di conflittualità.

così  motiva:
<<In sede di compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali delle Forze armate, ove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori archi di tempo in cui l'ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima occorre un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'attribuzione della inferiore qualifica e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio è riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, pure nella persistenza di quelle doti e capacità del valutando che hanno sempre consentito l'attribuzione al medesimo della massima qualifica, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti e alla imputabilità degli stessi all'operato dell'ufficiale (TAR Lazio, Sez. I/bis, 7 ottobre 2004, n. 10435).

Come noto, ai sensi dell'art. 1 della l. 5 novembre 1962 n. 1695, norma applicabile nella fattispecie in esame, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione dei seguenti documenti caratteristici: scheda valutativa, specchio valutativo, rapporto informativo.

Il successivo art. 2 prevede che i giudizi espressi nella scheda valutativa per gli ufficiali ed i sottufficiali e nello specchio valutativo per i militari di truppa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: "eccellente", "superiore alla media", "nella media", "inferiore alla media", "insufficiente".

Infine, per i fini di rilevo nella presente controversia, l’art. 3 statuisce che il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.

Osserva il Collegio, sul punto, che la procedura per la compilazione della documentazione caratteristica degli ufficiali, contenuta nelle "istruzioni per i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa" prevede che nei giudizi complessivi ciascuna autorità debba mettere in risalto, in un quadro unitario e sintetico, gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura dell'ufficiale, alla luce delle qualità dimostrate e del rendimento fornito nell'espletamento dell'incarico, avendo altresì cura di specificare l'eventuale attività di rilievo svolta dall'ufficiale nel periodo cui si riferisce la scheda valutativa, con attribuzione di una delle qualifiche previste dalla normativa in vigore, che assicuri l'esistenza del necessario rapporto di armonia e di conseguenza tra i giudizi espressi e la qualifica attribuita (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 13 luglio 2000, n. 5871).

Va pure evidenziato che il principio di autonomia dei singoli giudizi valutativi non sempre consente una puntuale comparazione con le precedenti valutazioni ottenute, non essendo precluso al superiore gerarchico un giudizio meno favorevole nei confronti dell’esaminando, ove il rendimento nel periodo oggetto di valutazione non sia ritenuto adeguato allo standard di qualità precedentemente dimostrato.

In altri termini, non necessariamente il rendimento costituisce un unicum immutabile nel tempo, in quanto il valutato, pure avendo costantemente riportato le massime qualifiche, ben può, per fatti circoscritti, non mantenere inalterato nel tempo il livello di eccellenza.

 Peraltro, laddove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad anteriori e diffusi anni di servizio in cui l’ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima – e, a fortiori, nel caso in cui, come nella fattispecie all’esame, la qualifica torni massima nei periodi successivi - si richiede un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'attribuzione della inferiore qualifica; e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio venga riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di sufficiente puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti ed alla imputabilità degli stessi all'operato dell'ufficiale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 9 gennaio 1996, n. 61).

Nel caso che ne occupa, anche la sentenza n. 6280/2016 della Sezione, nell’annullare la scheda di valutazione del ricorrente relativa all’anno 2009, evidenziava che l’Amministrazione “deve enunciare un “minimo” di ragioni per la modifica di valutazioni consolidate nel tempo soprattutto se, come nel caso del ricorrente, sono state sempre Eccellenti (cfr TAR Lazio, I bis, n. 11517/2014).

Tale obbligo motivazionale appare d’altra parte ancor più stringente nel caso di specie dove il compilatore e il primo revisore della scheda sono coincisi nella stessa persona.”

 Nella scheda valutativa all’odierno esame l’abbassamento di classifica viene riportato ad una valutazione inferiore di singole voci, riferite a qualità morali e intellettuali, e di carattere di cui la giurisprudenza ha evidenziato che non è possibile ipotizzare una repentino mutamento (TAR Sicilia, Sez. 1, n. 3132/2015).

 Vero è che, in linea di principio, che nell'esprimere le proprie valutazioni l'autorità militare ha un'amplissima autonomia di espressione connaturata ad un’ampia discrezionalità e che, stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare.

Tuttavia, la repentina diversità di valutazione risulta difficile da giustificare laddove essa attenga a caratteristiche consolidate in una persona quali le qualità morali e di carattere e le qualità culturali ed intellettuali; sicché la prova della flessione dovrebbe emergere da qualche elemento istruttorio posto alla base della valutazione stessa affinché sia possibile verificarne, in sede giudiziaria, la legittimità, naturalmente nel rispetto delle valutazioni discrezionali spettanti all'autorità militare.

 Inoltre, la scheda 53/2017 riferisce il calo di rendimento a rilievi del tutto generici, che non consentono di individuare concreti elementi atti a giustificare la repentina riduzione della qualifica al ricorrente.

 Infine, non può trascurarsi di considerare che gli Ufficiali e Sottufficiali dipendenti dal ricorrente nell’anno di riferimento sono stati valutati con la massima qualifica dallo stesso Comandante.

Va poi rilevato, come elemento induttivo utile per ritenere sussistente un vizio di eccesso di potere, che il ricorrente con le successive valutazioni è stato giudicato su di un piano di eccellenza.

In definitiva, dall’esame della documentazione depositata in giudizio non è possibile evincere alcun elemento concreto che potesse supportare la meno lusinghiera qualifica di “Superiore alla media” (TAR Lazio – Latina, Sez. I, n. 113/2012)


Autore: Webmaster Italiaonline 20 agosto 2024
« Nulla è più dolce dell’amore, ogni altra felicità gli è seconda; dalla bocca sputo anche il miele. Così dice Nosside; solo chi non è amato da Cipride ignora quali rose siano i suoi fiori. » Frammenti di Nosside in Antologia Palatina, libro V, 170 Meleagro di Gadara.  L’Enciclopedia Italiana ha selezionato il termine “femminicidio ” quale parola dell’anno 2023, nell’ambito della campagna di comunicazione #leparolevalgono. “ Come Osservatorio della lingua italiana – spiega infatti Va l e r i a D e l l a Va l l e , c o d i r e t t r i c e scientifica del “Vocabolario Treccani” – non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d’uso della parola “femminicidio” in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale: quanto è presente nell’uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica? Purtroppo, nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d’allarme che segnala, sul piano linguistico, l’intensità della discriminazione di genere ”. Ebbene, a febbraio 2024, il Parlamento Europeo e gli Stati dell’Unione hanno raggiunto l’accordo sulla Direttiva Europea sulla violenza di genere, la prima legge europea che si occupa della materia. L'obiettivo è di rendere omogenea la lotta alla violenza sessista nell'Unione Europea, eliminando e superando normative distanti e disparate fra di loro, vigenti fra i vari Stati. Rappresenta una pietra miliare, perché è il primo strumento giuridico, completo a livello UE, destinato a contrastare la violenza contro le donne. La futura Direttiva si occuperà di cyberbullismo, incitamento all'odio online e violenza, matrimonio forzato, mutilazione genitale, violenza informatica, molestie sessuali attraverso mezzi digitali. Comprenderà un elenco di circostanze aggravanti; l'intento è di punire le violenze effettuate per motivi di orientamento sessuale, genere, colore della pelle, religione, origine sociale, convinzioni politiche, oppure per preservare o ripristinare " onore" ; sono miglioratele procedure per la sicurezza e la salute delle vittime, una migliore attività di segnalazione, prevenzione e raccolta di prove da parte delle autorità. Rappresenta tuttavia una grave lacuna della Direttiva l’esclusione della sua applicazione alle donne migranti. Ulteriore perplessità è costituita dal fatto che non includerà uno dei reati più gravi, ossia lo stupro, il fatto più violento alla persona e alla libertà delle donne. Il mancato inserimento dipende da una serie di fattori che la Commissione Europea ha tentato di dirimere. Infatti, a marzo 2022, la Commissione europea aveva formulato la proposta di definire la violenza sessuale, identificandola quale rapporto in assenza del consenso. Quindi qualsiasi rapporto sessuale non concordato sarebbe stato tipizzato come stupro; le vittime sarebbero state agevolate dal punto di vista processuale, in quanto non avrebbero dovuto fornire la prova che fosse stata utilizzata la forza, la minaccia o la coercizione. Alcuni paesi già hanno adottato, in ambito nazionale, la definizione del reato quale rapporto basato sulla mancanza di consenso. Diversi paesi, anzi ben 14, si sono opposti ad una simile definizione. La Germania e la Francia sostengono che la materia specifica appartiene alla potestà legislativa penale nazionale e non è fra quelle delegate all'Unione. La Polonia e l'Ungheria sono ideologicamente contrari al fatto che il consenso possa costituire la base per la distinzione o meno del rapporto lecito dall'illecito. La domanda chiave è su “ cosa o come” intendere il rapporto consensuale. Secondo alcune correnti del femminismo, “ il consenso è impossibile ”. La disuguaglianza di potere tra uomini e donne è così grande che, di fatto, ogni accordo è viziato a livello del sistema sociale. Finché ci sarà disuguaglianza di potere ci sarà violenza. La libertà di una delle parti, quella delle donne, è un’apparenza. Il rapporto diventa un obbligo, in quanto in una società patriarcale si vive male e con alibi. Si tratta di una visione autoritaria, manichea, e come tale è inaccettabile. Secondo altre teorie il consenso è possibile e, per di più, dovrebbe essere obbligatorio, affermativo, esplicito. Da un lato propone che “ il consenso non è impossibile, ma è difficile ”, per cui bisognerebbe “assicurarsi” che la donna esprima un chiaro “ sì ” oppure un “ No ” è no” , ma ciò non appare accettabile in quanto immergerebbe il rapporto in una visione di tipo contrattualistico, lontana dalla realtà effettuale. Secondo altri il “ consenso è molto facile .” Basta sapere cosa vogliamo e verbalizzarlo. Quanto più inequivocabile è questa espressione positiva della volontà di fare sesso, tanto meglio è. Non dobbiamo prestare attenzione solo alla volontà, ma anche al desiderio. Anche questa teoria appare non recepibile, in quanto collega la volontà al desiderio, come se il desiderio fosse sempre trasparente e intelligibile e, invece, non abbia momenti di ambiguità, per cui un “no”, molte volte è un ”sì”. Il consenso può essere non necessariamente entusiastico e anche non esplicito, ma certamente è delimitato dall’area legale e penale, per cui se non c'è volontà e non c’è consenso, allora si tratta di violenza; altro limite è rappresentato dall’etica, per cui se manca la volontà perché c’è stata un’incomprensione, un errore, manca il sentimento fra amanti, ma non c’è aggressione, intimidazione, allora non è un crimine. La direttiva costituisce un traguardo nella lotta alla violenza di genere, ma dimostra la persistenza di una mentalità passata e contraddittoria, in quanto la stessa Convenzione di Istanbul , adottata da quasi tutti gli Stati Europei, all'art. 36, comma 1 lett. a, obbliga gli Stati firmatari ad adottare misure legislative per perseguire penalmente i responsabili dei comportamenti intenzionali, fra cui lo stupro, definito come "atto sessuale non consensuale". Ebbene, dopo la ratifica del 2013, l’articolo 609-bis c.p. non ha subito modifiche per allinearlo alla Convenzione di Istanbul. In particolare, la sua formulazione non menziona il consenso, rappresentando una vera e propria lacuna giuridica. Sul punto soccorre la giurisprudenza e la dottrina che invece lo considerano come elemento essenziale del reato. La recente sentenza della Corte di Cassazione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il consenso debba essere presente al momento dell'atto e, malgrado il comportamento provocatorio, anche durante tutto l'atto sessuale. In precedenza aveva affermato che «l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale»; ne deriva che «ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente ». Alcune pronunce hanno riconosciuto la configurabilità, in astratto, dell'esimente putativa del consenso nei reati sessuali, come errore fondato sul contenuto espressivo , in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla persona offesa. Il consenso della vittima non vale se erroneamente ipotizzato dall’autore; l’assenza di consenso non vale come sì; il consenso dovrebbe essere esplicito ed inequivocabile. Il richiamo è, quindi, ai valori della nostra Carta Costituzionale, alla parità di genere, all’educazione e al rispetto reciproco della dignità umana, quale base per le relazioni umane. BIBLIOGRAFIA Il termine " femminicidio " deriva dall’unione del sostantivo femminile “femmina” a cui è aggiunto il suffisso “cidio”, similmente a omicidio, deicidio, regicidio, ecc. Secondo l’Accademia della Crusca, il femminicidio consiste nel “provocare la morte di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, in conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima”. https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/femminicidio-i-perche-di-una-parola/803. https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/femminicidio-e-la-parola-dell-anno-2023.html . Secondo la Platform for undocumented migrants (Picum), una ong con base in Belgio che promuove il rispetto dei diritti umani dei migranti senza documenti in Europa, ha denunciato la cancellazione delle norme che avrebbero protetto le donne migranti, in particolare coloro senza documenti o con un permesso di soggiorno temporaneo. Clara Serra, “Il senso del consenso”, Nuevos cuadernos Anagrama, 2024; intervista su https://youtu.be/AuCIVgPY1 La Convenzione è stata ratificata in Italia con la legge del 27/6/2013 n.77. Invece il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, è la prima "legge contro il femminicidio", così nel suo preambolo: "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica". Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 32447 del 26 luglio 2023: «integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona». Cassazione Penale, Sez. III, 10 maggio 2023 (ud. 19 aprile 2023), n. 19599 “In tema di violenza sessuale, il dissenso della vittima costituisce un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e, 8 pertanto, il dubbio o l'erroneo convincimento della sua sussistenza investe la configurabilità del fatto - reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Sez. 3, n. 52835 del 19/06/2018, Rv. 274417). Il dissenso, quale elemento oggettivo della fattispecie, deve vertere sugli atti sessuali e consiste in un fenomeno di natura psichica che concerne lo stato soggettivo del soggetto passivo, non quello del soggetto attivo del reato. Da ciò deriva che il dissenso è fuori dalla valutazione degli elementi soggettivi del reato e quindi del dolo. Diversa invece è la valutazione in ordine alla coscienza e alla volontà della condotta da parte del soggetto autore del delitto. Nel reato di violenza sessuale, la coscienza di costringere la persona offesa a compiere o a subire un atto sessuale si manifesta innanzitutto nella consapevolezza del dissenso di questa. Pertanto, l'errore sul dissenso, che esclude il dolo ai sensi dell'art. 47 cod. pen., consiste nell'errore sul valore sintomatico delle manifestazioni esterne di resistenza all'atto sessuale poste in essere dalla persona offesa. Trattandosi di un errore sul fatto, è necessario che il soggetto, che ha agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva, debba dare pienamente conto degli elementi fattuali che hanno determinato in lui, nonostante l'uso della normale diligenza, l'erroneo convincimento dell'esistenza del consenso”. Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 06/12/2023) 05/03/2024, n. 9316. Articolo estratto da “L’Eco Giuridico" n. 4 de1 8/04/2024- Centro Studi Zaleuco Locri
Autore: OPPEDISANO GIUSEPPE 3 dicembre 2023
Dalle visure catastali spesso è visibile l'esistenza di un livello, ossia la concessione in godimento di un terreno a fronte del pagamento di un corrispettivo annuo. Si tratta di un istituto risalente al diritti romano e che ha avuto grande applicazione in periodo medievale. In particolare i grandi proprietari terrieri (Comune, Chiesa, Nobiltà) costituivano sui loro terreni degli oneri a favore degli affittuari. Oggi sebbene in molti atti sia constatabile, i rispettivi titolari da tempo non lo esercitano, e non ritengono di essere vincolati. Ebbene, in un'ipotesi di contestazione sulla validità dell'iscrizione, è intervenuta la Cassazione, che ha così statuito: " il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. L'esistenza del livello deve essere accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre deve escludersi rilievo ai dati catastali " .
Autore: OPPEDISANO GIUSEPPE 3 dicembre 2023
Te, dei miti pensieri, La blandizie non tocca; altri cerchi le care Dolcezze onde si rallegra di bimbi il focolare, Da Tali gioe rifugge il focolare. Tu sei forte e selvaggia, come il vento che rugge Nella tua valle. Tutto hai quanto brami. Giacosa , “Il trionfo d'amore”, atto 2 scena 11, Treves 1934
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